Istruzione parentale

DATA ORARIO
ESAME SCRITTO ITALIANO EDUC.PARENTALE

MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

Scuola P. Cassola

(dalle ore 9.00 alle 10.15)

ESAME SCRITTO INGLESE EDUC. PARENTALE

MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

Scuola P. Cassola

(dalle ore 10.30 alle 11.00)
ESAME SCRITTO MATEMATICA EDUC. PARENTALE

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021

Scuola P. Cassola

(dalle ore 9.00 alle ore 10.00)
COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021

Scuola P. Cassola

dalle 10.15 alle 11.10
INFORMATIVA sull’Istruzione Parentale - aspetti normativi e operativi
Homeschooling ed esami integrativi di idoneità (D.M. 5 del febbraio 2021)
Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:
Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.
Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione  decorre all’anno scolastico 2007/2008.”
L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.
Comunque è il caso di precisare che nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.
L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.
Modalità di assolvimento e deroghe
Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.
L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo.
Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazioneColoro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 
Si rendere necessaria una distinzione tra l’”esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” rispetto a quello che potrebbe essere definito come “accertamento del dovere di istruire ed educare i figli da parte dei genitori e della effettiva garanzia che il diritto di essere istruiti, sia goduto dai figli”. Entrambi gli atteggiamenti concorrono allo stesso fine, ma con pratiche diversificate e più coerenti con le scelte di fondo effettuate. Quando si parla “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” si torna nello specifico contesto dell’organizzazione scolastica, che intrinsecamente ha una sua logica, coerente se riferita a se stessa, ma non sempre rispondente alla realtà dell’istruzione parentale, come è stato accennato sopra. In tanti casi è più appropriato “ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” progettare forme di accertamento organiche al “progetto didattico-educativo” presentato. A sostegno di tale esigenza viene in soccorso quanto è fortemente annunciato nelle Indicazioni nazionali e opportunamente ripreso nelle recenti linee guida per la valutazione oltre che nell’art. 1 del D.Lgs. 62 del 2017; vale a dire che la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti. Indicazioni nazionali per il curricolo; Valutazione “ La valutazione precede accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”
Comma 10 art. 10: “Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché , nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano didattico personalizzato, laddove presente.”
Pare quindi di poter dedurre che il ruolo di discernere le varie situazioni e di scegliere la modalità di verifica di volta in volta più adeguata alla situazione (coerente con il percorso del ragazzino, nonché veramente formativa) sia attribuito al Dirigente, al Collegio dei docenti, ai Consigli di classe, nella loro autonomia e professionalità (art. 1 D. Lgs. 62/2017).
Quanto è scritto al comma 7 dell’articolo 3 presenta infatti un distinguo chiaro:
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche e di un colloquio.”