DSA e Esami di Stato

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di classe. 

In sintesi, per gli studenti con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 lo svolgimento dell'esame di Stato dovrà:

- essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe;

- prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte;

- prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte;

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotterà criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP;

Per quanto riguarda le lingue straniere, e quindi l’ipotetica dispensa o addirittura l’esonero, si riporta quanto scritto nell’articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, commi 12 e 13:

“12. Per l'alunna o  l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera."

 "13. In casi di particolare gravità del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna o  l'alunno, su richiesta  della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il  percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.”

In ogni caso, nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verrà  fatta alcuna menzione delle modalità di svolgimento e della  differenziazione delle prove. 

La commissione può consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici (sintetizzatore vocalevideoscritturacalcolatricedizionario offline, …) solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti di una prova orale sostitutiva. 

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri ordinari.

Attenzione: le modalità possono variare di anno in anno in base alle normative.